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DPR 462/01: IL DECRETO MILLEPROROGHE 2020 È LEGGE

IMPORTANTI NOVITA’ PER GLI ORGANISMI DI ISPEZIONE

Nel pomeriggio di mercoledì 26 febbraio il testo del Decreto Legge “Milleproroghe” è stato approvato dal Senato in via definitiva con voto di fiducia, come già successo alla Camera il 19 febbraio scorso. L’Art.36 “Informatizzazione INAIL” del Milleproroghe introduce nel DPR 462/01, il nuovo articolo 7-bis (banca dati informatizzata, comunicazione all’INAIL, corresponsione del 5% della tariffa e adozione del tariffario unico):

Art. 36 – Informatizzazione INAIL

  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462, dopo l’articolo 7 è aggiunto il seguente: «Art. 7-bis (Banca dati informatizzata, comunicazione all’INAIL e tariffe). – 1. Per digitalizzare la trasmissione dei dati delle verifiche, l’INAIL predispone la banca dati informatizzata delle verifiche in base alle indicazioni tecniche fornite, con decreto direttoriale, dagli uffici competenti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per i profili di rispettiva competenza.
  2. Il datore di lavoro comunica tempestivamente all’INAIL, per via informatica, il nominativo dell’organismo che ha incaricato di effettuare le verifiche di cui all’articolo 4, comma 1, e all’articolo 6, comma 1.
  3. Per le verifiche di cui all’articolo 4, comma 1, e all’articolo 6, comma 1, l’organismo che è stato incaricato della verifica dal datore di lavoro corrisponde all’INAIL una quota, pari al 5 per cento della tariffa definita dal decreto di cui al comma 4, destinata a coprire i costi legati alla gestione ed al mantenimento della banca dati informatizzata delle verifiche.
  4. Le tariffe per gli obblighi di cui all’articolo 4, comma 4, e all’articolo 6, comma 4, applicate dall’organismo che è stato incaricato della verifica dal datore di lavoro, sono individuate dal decreto del presidente dell’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) 7 luglio 2005, pubblicato sul supplemento ordinario n. 125 alla Gazzetta Ufficiale n. 165 del 18 luglio 2005, e successive modificazioni.».
Ecco quindi, in sintesi, le novità contenute nel Milleproroghe che hanno un diretto impatto sulle attività degli Organismi abilitati ai sensi del DPR 462/01 per effettuare le verifiche periodiche degli impianti elettrici di messa a terra, dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche e degli impianti elettrici in zone con pericolo di esplosione:

  • BANCA DATI INFORMATIZZATA DELLE VERIFICHE: L’INAIL predispone la banca dati informatizzata delle verifiche sulla base delle indicazioni fornite dal MISE e dal MLPS.
  • COMUNICAZIONE DELL’ORGANISMO INCARICATO DELLE VERIFICHE: Il datore di lavoro comunichi tempestivamente all’INAIL, per via informatica, il nominativo dell’organismo che ha incaricato di effettuare le verifiche periodiche.
  • CORRESPONSIONE AD INAIL DEL 5% DELLA TARIFFA DELLA VERIFICA: L’organismo incaricato della verifica dal datore di lavoro corrisponde ad INAIL una quota, pari al 5% della tariffa della verifica periodica, destinata  a coprire i costi legati alla gestione e al mantenimento  della  banca dati informatizzata delle verifiche.
  • TARIFFAZIONE FISSA PER LE ATTIVITÀ DI CUI AL DPR 462/01: Le tariffe applicate dall’organismo sono quelle definite dal tariffario unico INAIL (Ex Ispesl) del 7/7/2005.
 

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